NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

In Gazzetta ufficiale del 19 aprile 2016 il nuovo "codice dei contratti pubblici"
Un nuovo codice dei contratti pubblici
Con il decreto legislativo approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2016, firmato dal Presidente della Repubblica il 18 aprile 2016 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 aprile 2016, è stato approvato il nuovo "codice dei contratti pubblici" (utilizzando, in mancanza di una espressa auto-qualificazione del nuovo testo normativo, la denominazione suggerita dal Consiglio di Stato, in luogo di quella di "codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione" indicata dall'art. 1, comma 1, lett. b della legge delega). Si tratta di un provvedimento di grande rilievo non solo per lo svolgimento dell'attività amministrativa, nell'ottica della semplificazione, dello snellimento dei procedimenti e della lotta alla corruzione, ma soprattutto nel segno della maggiore efficienza amministrativa e competitività del Paese.
Il nuovo codice dei contratti si presenta decisamente più breve e snello del precedente testo normativo (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
Vi è una riduzione del numero complessivo di articoli, che, come notato nel parere del Consiglio di Stato, passa da complessivi 630 articoli e 37 allegati a soli 220 articoli e 25 allegati (anche tenendo conto della prevista abrogazione del regolamento, che verrà sostituito da atti di "soft law"). In realtà, diversi degli articoli del nuovo codice dei contratti pubblici sono "articoli monstre", che constano di numerosi commi ed occupano numerose pagine (come nel caso dell'art. 3, che contiene le numerose definizioni).
Il nuovo codice è articolato in sei parti.
La prima parte contiene le norme volte a definire il suo ambito di applicazione, nonché alcune disposizioni comuni, come, in particolare, le definizioni (indicate all'art. 3), la specificazione dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione (artt. 4-20), le norme sulla pianificazione, programmazione e progettazione (artt. 21-27) ed i principi comuni sulle modalità di affidamento (artt. 28-34).
La seconda parte, relativa ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, è articolata in ben sei titoli, relativi, La parte terza è relativa ai contratti di concessione (artt. 164-178);
il primo, alla rilevanza comunitaria ed ai contratti sotto soglia (artt. 35-36);
il secondo alla qualificazione delle stazioni appaltanti (artt. 37-43);
il terzo alla procedura di affidamento (suddiviso a sua volta in capi e sezioni: artt. 44-93);
il quarto all'aggiudicazione per i settori ordinari (artt. 94-99);
il quinto all'esecuzione (artt. 100-113)
il sesto ai regimi particolari di appalto (ossia agli appalti nei settori speciali, nei servizi sociali, nel settore dei beni culturali, nei concorsi di progettazione e di idee, nei servizi ricerca e sviluppo ed in specifici settori: artt. 114-163).

La quarta al partenariato pubblico privato ed al contraente generale (artt. 179-199),
La quinta alle infrastrutture e insediamenti prioritari (artt. 200-203),
La sesta alle disposizioni finali e transitorie (relative soprattutto ai rimedi ed alle disposizioni transitorie; artt. 204-220).