FUSIONE - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Il rapporto di cambio fissato nel progetto di fusione può essere soddisfatto, alternativamente, mediante: aumento del capitale; ridistribuzione delle partecipazioni; eliminazione del valore nominale; assegnazione di azioni proprie.

L’assegnazione delle partecipazioni attraverso l’aumento del capitale L’aumento del capitale è la modalità “normale” attraverso la quale soddisfare il rapporto di cambio; tale modalità è, peraltro, la più diffusa nella pratica. Attraverso l’aumento del capitale si semplifica il meccanismo di assegnazione delle partecipazioni da effettuare in ragione del rapporto di cambio; ad esempio nel caso di società a diffusa partecipazione o a quelle nelle quali, a causa di particolari valori nominali delle partecipazioni, la soddisfazione del rapporto di cambio, con modalità diverse dall’aumento del capitale, possa dar luogo alla problematica gestione dei resti. Con tale meccanismo di assegnazione la società incorporante aumenterà il proprio capitale sociale dell’importo sufficiente a consentire l’attribuzione ai soci delle società incorporate delle partecipazioni della stessa società incorporante sulla base del rapporto di cambio determinando così l’integrazione delle compagini sociali.
II L’assegnazione delle partecipazioni attraverso la redistribuzione del capitale dell’incorporante Il rapporto di cambio può essere, altresì, soddisfatto attraverso la ridistribuzione delle partecipazioni della società incorporante tra tutti i soci delle società partecipanti alla fusione. Mediante tale modalità, (i) il capitale della società incorporante rimane fissato all’originario importo, (ii) si riducono le partecipazioni già in possesso dei soci della società incorporante e (iii) si assegnano, a tutti i soci delle società incorporate, in base al rapporto di cambio fissato nel progetto di fusione, le medesime partecipazioni sottratte ai soci dell’incorporante. Attraverso la ridistribuzione delle partecipazioni tra tutti i soci delle società coinvolte nella fusione si consacra il nuovo rapporto di forze tra vecchi e nuovi soci come voluto dal rapporto di cambio. Si può dire infatti che il capitale sociale in sede di fusione è paragonabile ad una torta: non importa quanto grande essa sia, l’importante è che sia divisibile “in tante fette quante sono necessarie per attribuirne ai soci”, in proporzione al rapporto esistente tra i patrimoni effettivi delle società coinvolte (quindi nel rispetto del rapporto di cambio).
L’assegnazione delle partecipazioni attraverso l’emissione di azioni prive del valore nominale A seguito della riforma del 2003, per le società per azioni è testualmente possibile, ai sensi dell’art. 2346, commi 2 e 3, l’emissione di azioni prive del valore nominale (con valore nominale inespresso). Qualora le partecipazioni sociali siano prive del valore nominale, o se si procede alla previa eliminazione del valore nominale delle partecipazioni già in circolazione, si può soddisfare il rapporto di cambio nel seguente modo: (i) l’importo del capitale rimane inalterato; (ii) vengono emesse nuove azioni (prive del valore nominale), in base al rapporto di cambio, da assegnare ai soci dell’incorporata; (iii) per effetto dell’emissione di nuove azioni prive del valore nominale, senza passare per un aumento del capitale, il valore inespresso delle azioni già in circolazione si ridurrà in proporzione al numero delle nuove azioni emesse. Questa modalità di attuazione del rapporto di cambio, se ha in comune con la tecnica della ridistribuzione delle partecipazioni il pregio di evitare manovre sul capitale, si differenzia da tale modalità operativa in quanto ha l’ulteriore pregio di evitare il ritiro dei titoli già emessi onde emetterne di nuovi con un nuovo valore nominale. Fermo restando l’importo del capitale sociale dell’incorporante, lo stesso viene ad essere suddiviso in un maggior numero di azioni e dunque la partecipazione sociale dei vecchi soci della medesima società viene automaticamente a ridursi senza operare sul capitale sociale e senza annullare le azioni già emesse dall’incorporante.
L’assegnazione delle partecipazioni attraverso l’attribuzione di azioni proprie in portafoglio Infine il rapporto di cambio può essere soddisfatto mediante l’assegnazione di azioni proprie in portafoglio, ovvero con azioni della società incorporante possedute dalla stessa società incorporanda (fattispecie proprio tipico nella fusione inversa), pur sempre nel rispetto del divieto di assegnazione di cui all’art. 2504 ter c.c..