APPALTI PUBBLICI

Appalti Pubblici - Indicazione Oneri della Sicurezza Aziendali art. 87 comma 4 D.Lgs. 163/2006

Per quanto attiene la questione degli oneri di sicurezza vi sono state negli ultimi anni divergenti orientamenti da parte dei giudici amministrativi che hanno contributo a determinare un quadro di notevole incertezza tra gli operatori e le stazioni appaltanti sul corretto ambito di applicazione dell’articolo 87 comma 4 D.Lgs. 163/2006.
Le principali questioni controverse riguardano: (i) la possibilità di integrare successivamente alla domanda di gara l’indicazione degli oneri della sicurezza non precedentemente indicati; (ii) l’esclusione dalla gara del soggetto che non ha indicato gli oneri di sicurezza anche nel silenzio della lex specialis.
Il contrasto giurisprudenziale si dovrebbe essere finalmente risolto con la sentenza del Consiglio di Stato resa in adunanza plenaria n. 3 del 20 marzo 2015 (richiamata poi dalla sentenza 9 del 2 novembre 2015) che ha specificato tra l’altro che gli oneri della sicurezza (aziendale) vanno indicati in offerta e non dopo (in sede di soccorso istruttorio o di giustificazione della domanda) e che la mancata indicazione è legittimo motivo di esclusione.
La Sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito i seguenti punti controversi:
gli oneri della sicurezza sono di due tipi:
quelli da interferenze che sono qualificati a monte dalle stazioni appaltanti e che servono ad eliminare i rischi di interferenza derivanti dal contatto tra il personale del committente e quello della stazione appaltante medesima (per esempio);
quelli interni aziendali che, invece sono propri di ciascuna impresa e sono connessi alla realizzazione di uno specifico appalto.
i costi da interferenze sono oggetto di previsione obbligatoria a cura della stazione appaltante;
per quanto riguarda i costi di sicurezza aziendali, gli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del D.lgs. 163/2006 – gli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del D.lgs. 163/2006 ne impongono obbligatoriamente la previsione, con specifico onere a carico dei concorrenti, sia nella "predisposizione delle gare di appalto" (e quindi nella predisposizione della documentazione di gara), sia in sede di formulazione e presentazione dell'offerta economica;
con riferimento alla formulazione dell'offerta economica, l'indicazione dei costi aziendali, unitamente alle altre voci di prezzo di detta offerta, consente alla stazione appaltante di effettuare una puntuale valutazione della congruità dell'offerta, anche ai fini dell'eventuale giudizio di anomalia della stessa;
i partecipanti a qualsivoglia gara, ivi comprese quelle per lavori pubblici, sono tenuti ad indicare gli oneri di sicurezza interni;
le stazioni appaltanti, pur in difetto di specifica previsione nella lex specialis, devono procedere con l'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano indicato gli oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis del Codice degli Appalti, trattandosi di inosservanza di precetto a carattere imperativo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza n. 9/2014) non sanabile con il "potere di soccorso istruttorio […] non potendosi consentire di integrare successivamente un'offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale".
La sentenza fa (o dovrebbe fare) piena luce circa l’ambito di operatività della norma e sembrerebbe sgomberare ogni motivo di incertezza per gli operatori dato dalle precedenti e divergenti decisioni.
Non mancano tuttavia da parte degli operatori letture strumentali della decisione così come non mancano provvedimenti delle stazioni appaltanti che richiamano erronei e superati precedenti giurisprudenziali non in linea con l’orientamento della sentenza n. 3/2015 che ha evidentemente funzione nomofilattica quale uniforme indirizzo interpretativo applicabile anche ai bandi di gara antecedenti la sentenza.
Infine segnaliamo che gli oneri della sicurezza aziendali debbono essere sempre indicati a prescindere dal tipo di bando (per lavori o per servizi) e che gli orientamenti che hanno ritenuto non applicabile agli appalti di lavori (sugli appalti di servizi non ci sono dubbi in quanto la legge è chiarissima) l’indicazione di tali oneri, appaiono – come detto – frutto di letture errate o strumentali di superati orientamenti così come chiarito dalla sentenza in epigrafe indicata.